Il giorno 4 luglio 2009 entra in vigore la ormai nota riforma del Codice di Procedura Civile.
La riforma è stata approvata dal Senato in data 26 maggio 2009 e il suo scopo principale è quello di ridurre la, attualmente irragionevole, durata dei processi civili.
La riforma ha anche modificato le competenze del Giudice di Pace, aumentando il valore delle cause per cui ci può rivolgere al GdP a cui è stata attribuita una nuova competenza esclusiva.
Di seguito uno schema riassuntivo delle modifiche apportate, con la riforma del Codice di Procedura Civile, all’ art. 7 c.p.c.
Vecchio Testo |
Nuovo Testo |
Art. 7 Competenza del Giudice di Pace Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 2.582,28, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 15.493,71. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. |
Art. 7 Competenza del Giudice di Pace
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00. È competente qualunque ne sia il valore: 1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; 3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità; 3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. |
Scarica le modifiche al Codice di Procedura Civile (pdf) |
[...] del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00 (dal 4/7/09), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la [...]
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