Nel rideterminare le piante organiche dei giudici che compongono gli Uffici del Giudice di Pace, il Ministro della Giustizia, malgrado il parere espresso dal CSM con la deliberazione del 21 dicembre 2006, avrebbe omesso di rideterminare le piante organiche del personale amministrativo presso gli uffici interessati.
Incompetenza del Ministro della Giustizia ad adottare i provvedimenti di determinazione o rideterminazione della pianta organica degli uffici del giudice di pace attribuita dall’art. 3, co. 1, l. 374/1991 alla competenza del Presidente della Repubblica.
Il Ministro della Giustizia avrebbe decretato direttamente la rideterminazione della pianta organica degli uffici del giudice di pace, anziché inviare la proposta al Presidente della Repubblica, al quale, pur nei limiti della vincolatività di merito del suo atto, competerebbe il controllo di legittimità.
Violazione di legge per non aver sentito il CSM sul progetto di rideterminazione della pianta organica degli uffici del giudice di pace, in contrasto con l’art. 3, co. 1, l. 374/1991.
Il Ministro avrebbe adottato unilateralmente una nuova proposta senza sentire il CSM.
Violazione di legge per non essersi attenuto al parere vincolante del CSM espresso in data 21.12.2006.
Ogni parere espresso dal CSM in materia di determinazione delle piante organiche degli uffici del giudice di pace sarebbe vincolante, mentre il parere del CSM del 21 dicembre 2006 sarebbe stato integralmente disatteso.
Eccesso di potere per assenza di motivazione sulle ragioni che consentirebbero di disattendere i rilievi critici formulati dal CSM con la deliberazione del 21 dicembre 2006.
Il decreto impugnato non indicherebbe le ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere i rilievi formulati dal CSM.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto i presupposti di fatto della “rilevazione dei procedimenti effettivamente esauriti dal personale giudicante” e dell’acquisizione del “numero dei procedimenti iscritti per ciascuna sede giudiziaria”, sono stati assunti sulla base di dati incompleti perché non inviati da alcune sedi inadempienti. Conseguente eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto.
L’attività istruttoria preliminare diretta ad acquisire i dati sui procedimenti di tutte le sedi degli uffici del giudice di pace non sarebbe stata completa.
Eccesso di potere per sviamento dalla finalità istituzionale indicata dal decreto e consistente “nella necessità di procedere ad una ridistribuzione delle risorse organiche, operando un riequilibrio tra gli uffici caratterizzati da carichi di lavoro esigui e gli uffici dove si registrano condizioni di disagio operativo”.
Le statistiche ufficiali del Ministero della Giustizia rileverebbero che sono stati gravemente disattesi i criteri di uniforme redistribuzione delle risorse, riequilibrio dei carichi di lavoro tra i diversi uffici ed uniforme trattamento di situazioni analoghe.
Eccesso di potere per motivazione contraddittoria del provvedimento adottato in relazione ai criteri specifici indicati dal CSM con la deliberazione del 21 dicembre 2006.
Violazione del criterio della ponderazione dei carichi di lavoro in base alla diversa tipologia dei procedimenti.
Violazione del criterio della riduzione ad una unità di personale per tutti gli uffici con carico di lavoro inferiore a 100 procedimenti all’anno.
Violazione del criterio della connessione tra riduzione di organico e revisione delle circoscrizioni giudiziarie.
Violazione del criterio della modificazione della pianta organica connessa all’adozione di necessarie misure organizzative.
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