Con atto di intervento ad opponendum, l’avv. Gennaro D’Anna – il quale ha dedotto, tra l’altro, di avere partecipato al concorso per titoli per la nomina a giudice di pace nel distretto della Corte di Appello di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 9 maggio 2003, soggiungendo che, all’esito della prima parte del concorso, risulta collocato al primo posto della graduatoria relativa agli ammessi al tirocinio per la nomina a giudice di pace dell’Ufficio di Roma – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per omessa notifica ad almeno un controinteressato, atteso che il ricorso non è stato notificato a nessuno di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria per l’ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace, sia per carenza di interesse dei ricorrenti; ha altresì eccepito che il decreto ministeriale non sarebbe autonomamente impugnabile essendo un atto di carattere generale.
I ricorrenti hanno depositato altra memoria a sostegno ed illustrazione delle proprie ragioni.
L’istanza cautelare è stata accolta, in riforma dell’ordinanza di questa Sezione n. 4451/2008, dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 850 pronunciata nella camera di consiglio del 17 febbraio 2009.
All’udienza pubblica del 10 febbraio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Le eccezioni in rito proposte dall’interventore ad opponendum non possono essere condivise.
1.1. Con riferimento all’eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato – ritenuto che, nel caso di specie, la qualità di controinteressato discende dalla nomina a giudice di pace in esecuzione dell’impugnato decreto di rideterminazione della pianta organica, non essendo costitutiva di status l’utile collocazione nella graduatoria per l’ammissione al tirocinio – è sufficiente rilevare che, in esito all’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 1116/2009, la quale, anche al fine di individuare la presenza di eventuali controinteressati, ha ritenuto opportuno acquisire copia degli atti adottati dall’amministrazione in applicazione dell’impugnato decreto ministeriale del 23 aprile 2008 o comunque allo stesso connessi, il Ministero della Giustizia ha fatto presente che dal 25 febbraio 2009 (data della notifica dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha sospeso l’efficacia del decreto ministeriale) non risulta effettuata alcuna nomina di nuovi Giudici di Pace.
1.2 L’interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa.
Nel caso di specie, non può escludersi che dall’eventuale annullamento del decreto impugnato i ricorrenti possano ricevere un’utilità.
Il provvedimento impugnato, infatti, incide sull’organizzazione degli uffici ed, essendo i redditi dei giudici di pace determinati sulla base dei carichi di lavoro, è idoneo ad incidere sui redditi conseguibili dai giudici di pace attualmente in servizio, soprattutto ove, come nel caso del ricorrente Gabriele Longo, giudice di pace di Roma, la revisione della pianta organica abbia previsto un consistente aumento dell’organico.
In altri termini, la potenzialità del decreto di revisione della pianta organica di incidere, da un lato, sull’organizzazione degli uffici, dall’altro, sui redditi conseguibili dai giudici di pace attualmente in servizio determina la sussistenza dell’interesse al ricorso, e più in generale delle condizioni soggettive dell’azione, in quanto dall’eventuale accoglimento del ricorso e dal conseguente annullamento dell’atto, i ricorrenti potrebbero trarre un concreto vantaggio.
1.3 L’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto atto generale è parimenti infondata atteso che la delibera di rideterminazione della pianta organica, pur necessitando di successivi atti applicativi, costituisce un atto sostanzialmente lesivo della sfera giuridica dei ricorrenti e, pertanto, è autonomamente impugnabile e, d’altra parte, il suo eventuale annullamento avrebbe efficacia caducante dei successivi atti applicativi atteso il rapporto di consequenzialità necessaria sussistente tra le due serie di atti.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va di conseguenza accolto.
In particolare, si rivela fondata ed assorbente la censura con cui è stata dedotta l’incompetenza del Ministro della Giustizia all’adozione dell’atto.
L’art. 3 l. 374/1991, infatti, prevede che il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti e che entro tale limite è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.
Di talché, la competenza all’adozione del decreto di determinazione della pianta organica dei giudici di pace è indubbiamente attribuita al Presidente della Repubblica, né assume rilievo l’invocata c.d. “clausola di fissità” contenuta nell’art. 1, co. 2, l. 13/1991, secondo cui l’elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel primo comma, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.
La norma di cui all’art. 1, co. 2, l. 13/1991, infatti, è antecedente all’entrata in vigore dell’art. 3 l. 374/1991 e non può condizionare una norma successiva di pari rango la quale, peraltro, attribuisce senza possibilità di equivoci la competenza in materia al Presidente della Repubblica, venendo così ad integrare in modo espresso l’elencazione di cui all’art. 1, co. 1, l. 13/1991.
D’altra parte, anche ove si volesse attribuire carattere di specialità alla norma di cui all’art. 1 l. 13/1991 e carattere di generalità alla norma di cui all’art. 3 l. 374/1991, occorre considerare che in tema di successioni delle leggi nel tempo, se è vero che vige il principio secondo cui la legge successiva generale non deroga la legge precedente speciale, è altrettanto vero che il criterio di risoluzione delle antinomie non può valere, e deve quindi cedere alla regola dell’applicazione della legge successiva, quando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere incompatibile la coesistenza tra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva.
La fondatezza della censura con cui è stata dedotta l’incompetenza del Ministro della Giustizia all’adozione dell’atto, assorbite le ulteriori censure, determina la fondatezza del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento del decreto impugnato.
3. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto del Ministro della Giustizia del 23.4.2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Roberto Politi, Presidente FF
Elena Stanizzi, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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