N. 03290/2010 REG.SEN.
N. 07102/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7102 del 2008, proposto da:
Unione Nazionale dei Giudici di Pace (UNAGIPA), in persona del Segretario generale, legale rappresentante, dott. Gabriele Longo, nonché dal dott. Gabriele Longo, rappresentati e difesa dagli avv.ti Filippo Lubrano, Emilio Manganiello e Maria Lucia Spagnuolo, con domicilio eletto presso avv. Filippo Lubrano in Roma, via Flaminia, 79
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12
e con l’intervento di
ad opponendum:
avv. Gennaro D’Anna, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso lo studio degli avv.ti Antonio Feluca e Francesca Di Mattia in Roma, via Labicana, 44
per l’annullamento
del decreto del Ministro della Giustizia del 23.4.2008, rubricato “Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetta agli uffici del giudice di pace”, e di ogni altro atto presupposto e connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Gennaro D’Anna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il decreto impugnato, il Ministro della Giustizia ha proceduto alla rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace.
Di talché, l’Unione Nazionale dei Giudici di Pace ed il dott. Gabriele Longo, nella sua qualità di giudice di pace, hanno proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:
Violazione dell’art. 94 Cost. e di consolidate prassi costituzionali (integranti la c.d. Costituzione materiale), costituenti fonti normative sovraordinate alla legge.
Nel periodo che intercorre tra lo scioglimento delle Camere a seguito di atto di sfiducia nei confronti del Governo e la formazione del nuovo Governo in conseguenza delle elezioni politiche, il Ministro, nelle materie di sua competenza, sarebbe legittimato a porre in essere esclusivamente atti indifferibili, ovvero di ordinaria amministrazione; la natura straordinaria dell’atto sarebbe comprovata sia dalla sua eccezionalità sia dalla sua incidenza sull’esercizio di un potere supremo dello Stato (l’attività giurisdizionale), mediante riduzione o aumento dei giudici in organico.
Violazione dell’art. 97, co. 1, Cost. ….. Pagina 2
[...] Sentenza annullamento decreto Scotti la fonte di questo articolo : Giudice di Pace – Roma Leggi l'articolo originale [...]
[...] sospensione, per ordine del Consiglio di Stato, il T.A.R. Lazio ha definitivamente annullato, con sentenza pronunciata lo scorso 11 febbraio e pubblicata in questi giorni, il decreto del 24 aprile 2008 dell’allora [...]