L’articolo 6 viene modificato al comma 4 lettera e, relativo all’utilizzo di “pneumatici invernali” dicitura sostitutiva della precedente più generica e limitativa. Con l’attenzione rivolta all’ecologia viene introdotto il comma 13-bis all’articolo 7 del Codice della Strada in materia di emissioni inquinanti.
Se si circola con veicoli che inquinano più dei limiti previsti si incorre in una sanzione compresa tra i 155 e i 624 euro fino alla sospensione della patente per un periodo tra i 5 e 30 giorni se si reitera la violazione nell’arco di 2 anni.
Il nuovo Codice della Strada presenta la modifica comma 1 dell’articolo 59 introducendo la definizione di veicoli atipici per tutti quei veicoli che non rientrano nelle caratteristiche previste dall’articolo apposito. Un nuovo comma, il 3bis viene inserito nell’articolo 77 che definisce le sanzioni per chi produce per la commercializzazione o vende sul territorio nazionale apparecchiature o componenti non omologate on non approvate ai sensi dell’art 75 del Codice della Strada. In questo caso la sanzione è compresa tra 155 e i 624 € mentre diventa da 779 a 3.119 euro se sono interessati sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta o pneumatici.
L’articolo 79 prevede una sanzione da 78 a 311 € per i veicoli circolanti con sistemi di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico non funzionanti. Con il nuovo Codice della Strada aggiornato sarà compito degli organi di polizia stradale ad annotare sul libretto di circolazione la sospensione dalla circolazione in base all’articolo 80. In base al quale sarà possibile circolare solo per recarsi a effettuare la revisione del veicolo, in caso di violazione la sanzione sarà compresa tra i 1.842 e i 7.369 euro e il fermo del veicolo per 90 giorni fino alla confisca in caso di reiterazione del reato.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del Codice della Strada 2010 dovrà essere emesso un decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti per favorire i veicoli con minori emissioni inquinanti (articolo 62).
In deroga alle prescrizioni previste dall’articolo 79 le modifiche al nuovo articolo 9 prevede che i veicoli partecipanti a gare potranno spostarsi autonomamente nell’ambito dei percorsi stabiliti per la manifestazione rispettando gli obblighi della assicurazione RC (responsabilità civile).
All’articolo 10 del cds sono state introdotte modifiche riguardo ai trasporti eccezionali riducendo la scorta della polizia stradale solo nei casi si effettiva necessità; aumentando gli obblighi della scorta tecnica che avrà l’onere di richiedere l’eventuale intervento della polizia stradale.
Per la lista completa degli articoli modificati dalla riforma del codice della strada visualizzare l’elenco di tutti gli articoli modificati nel nuovo Codice della Strada.