L’ Associazione nazionale giudici di pace denuncia che la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prevista ai sensi del dlgs 28/10 anche per le cause di competenza del Giudice di Pace, è inutile e dannosa per i cittadini.
La conciliazione è un non senso per le cause di competenza del Giudice di Pace.
Il Giudice di Pace è il giudice della conciliazione previsto dal legislatore. Il processo di conciliazione in sede non contenziosa è infatti disciplinato espressamente dall’art. 322 del codice di procedura civile, che prevede la facoltà per il cittadino con costi irrisori e con la possibilità di avvalersi dell’ausilio di un difensore, di adire il giudice di pace per tentare la conciliazione. La mediazione di cui al dlgs 28/10 costituisce pertanto un procedimento parallelo alla conciliazione codicistica, con notevoli problemi di coordinamento tra gli istituti.
L’Associazione Nazionale Giudici di Pace solleva altresì forti dubbi di costituzionalità per la violazione dell’art. 3 della Costituzione del dlgs 28/10, in quanto istitutivo di un procedimento di conciliazione in contrasto con quello previsto dal codice di procedura civile, al di fuori del processo e senza la mediazione di un magistrato, impedendo così ai cittadini di avvalersi del rimedio codicistico di cui all’art. 322 c.p.c., caratterizzato da minori costi e maggiori garanzie di autonomia, indipendenza e terzietà.
Sotto il profilo degli effetti la mediazione di cui al dlgs 28/10 si pone quale minus rispetto alla conciliazione celebrata innanzi al giudice di pace ai sensi dell’art. 322 c.p.c.. Invero, la mediazione di cui al dlgs 28/10 lungi dal porre la parola fine ad una controversia introduce il paradosso di essere causa di nuovi processi e quindi di ulteriori costi in termini di efficienza e di spese per il cittadino, per poter eseguire l’accordo concluso. Invero, in caso di esito positivo della conciliazione innanzi al magistrato di pace, viene redatto un verbale che vale quale titolo esecutivo per le materie di competenza del giudice di pace (5.000,00 in via ordinaria e 20.000,00 per i risarcimenti dei danni prodotti a seguito di sinistro stradale) e come scrittura privata riconosciuta in giudizio negli altri casi, mentre il procedimento di mediazione di cui al dlgs 28/10, in caso di esito positivo, si conclude con un «verbale di accordo» che non ha la stessa valenza giuridica in quanto deve essere successivamente omologato dal Presidente del Tribunale su istanza di parte (art. 12). Una vera contraddizione in termini, una inutile, costosa e inefficiente superfetazione. Inutili tempi e costi andranno a gravare sul cittadino, mentre, in tempi brevissimi ed a costi irrisori il giudice di pace risponde alla grande e crescente domanda di giustizia. Invero, un giudizio dinanzi al giudice di pace dura in media meno di un anno.
Con la mediazione obbligatoria i tempi si allungherebbero ed i costi lieviterebbero. La mediazione si presenta costosa ed inefficiente in quanto comporta la creazione e la conseguente gestione di organismi di conciliazione ulteriori rispetto agli uffici del Giudice di Pace già presente; inoltre gli uffici del giudice di pace garantiscono una presenza del magistrato capillare sul territorio, presenza che nessun organo di conciliazione potrebbe garantire. In definitiva, l’Associazione Nazionale Giudici di Pace manifesta la propria contrarietà all’istituto della mediazione così come disciplinato dal dlgs 28/10 in quanto presenta forti dubbi di costituzionalità e costi non giustificati per il cittadino e lo Stato con gravi ricadute in termini di inefficienza del sistema giudiziario.
L’Associazione chiede al Governo di intervenire, proponendo una norma che escluda quantomeno la mediazione obbligatoria in relazione alle cause di competenza del Giudice di Pace.
Il Giudice di Pace, quale magistrato appartenente all’ordine giudiziario, è in grado di garantire la necessaria autonomia, indipendenza e terzietà (e non solo le garanzie di «serietà ed efficienza» di cui all’art. 16), che sono requisiti necessari anche in una procedura di conciliazione, ed è all’interno di tale celerissimo processo che la stessa va realizzata, senza alcun aggravio di costi e tempi per i cittadini.
Fonte: Italia Oggi