Articolo 107 Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole.
1. Le macchine agricole di cui all’art. 57, comma 2, sono soggette all’accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall’accertamento di cui sopra.
2. L’accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche sociali, fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l’accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità.