Articolo 114 Circolazione su strada delle macchine operatrici.
1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall’art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall’art. 104, comma 8, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le modalità per l’immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie, previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.
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