Articolo 79 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati,ovvero circola con i dispositivi di cui all’articolo 80, comma 1, del presente codice e dell’articolo 238 del regolamento non funzionanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. La misura della sanzione è da €1.088,00 a €10.878,00 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
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