Articolo 90 Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza.
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00.