Articolo 95 Carta provvisoria di circolazione, duplicato, ed estratto della carta di circolazione.
1. Qualora il rilascio della carta di circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio della targa, l’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, all’atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di circolazione, della validità massima di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell’originale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.264
2. (abrogato)
3. (abrogato)
4. (abrogato)
5. (abrogato)
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione, duplicato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l’estratto della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €23,00 a €92,00.
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