Articolo 137 Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida.
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente.