Articolo 181 Esposizione dei contrassegni per la circolazione.
1. È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €23,00 a €92,00. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180