Art. 214-ter. Destinazione dei veicoli confiscati.

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1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186- bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attivita? finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalita? di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita e? antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell’economia e delle finanze e? disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento e? comunicato al    pubblico    registro    automobilistico    per l’aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma ibis dell’ articolo 214-bis.
2. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 2- undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni,    e l’articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

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