Art. 225 – Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

Articolo 225 Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali.


1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;
b) presso la Direzione generale del Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso la Direzione generale del Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

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