Art. 239 – Norme transitorie relative al titolo VII

Articolo 239 Norme transitorie relative al titolo VII.


1. Gli archivi e l’anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1º ottobre 1993. Da tale data inizierà l’invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati. L’impianto degli archivi e dell’anagrafe dovrà essere completato nell’anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all’art. 227 sono installati a partire dal 1º ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.

Condividi la notizia:
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII
  • services sprite Art. 239   Norme transitorie relative al titolo VII

Post correlati