Le competenze del Giudice di Pace sono dettate dall’ Art. 7 del Codice di Procedura Civile.
Ciascun ufficio ha competenza nel proprio ambito territoriale per le materie, alcune delle quali in modo esclusivo, stabilite dal Codice di Procedura Civile (c.p.c.).
Le cause rientrano nelle competenze del GdP in base a tre aspetti principali: materia, valore e territorio.
In Materia Civile il Giudice di Pace ha competenza esclusiva, cioè indipendentemente dal valore della causa, per:
- le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
- le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità .
- (3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.(dal 4/7/09)
Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 2.582,28 € 5.000,00 (dal 4/7/09), quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 15.493,71 € 20.000,00 (dal 4/7/09).
Su richiesta delle parti interessate, il Giudice di Pace può decidere secondo equità: senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali ma solo per cause fino a 1.100 €.
Il valore della causa va determinato seguendo le regole di cui agli artt. 10 e ss C.p.c., al capitale vanno sommati eventuali interessi scaduti e spese.(art 10 2° comma c.p.c.)
Materia Penale
I reati di competenza del Giudice di Pace sono:
- abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
- acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
- appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.);
- atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
- codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
- danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
- determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
- deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
- deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
- diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
- disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
- dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
- elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
- elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
- furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
- giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
- guida in stato di ebbrezza con rifiuto di sottoporsi al test (art 186 cds, secondo e sesto comma; art 187 cds, quarto e quinto comma, codice della strada);
- ingiuria (art. 594 c.p.);
- ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
- inosservanza dell’obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
- invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
- lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
- lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
- lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
- materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
- minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
- percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
- polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
- pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
- recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
- referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
- sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
- settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
- somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);
- somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
- sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
- trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
- usurpazione (art. 631 c.p.).
Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta querela.
Il termine per presentare la querela è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.
In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.
Materia Amministrativa
Presso l’ufficio del Giudice di Pace si può:
- asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;
- richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell’utente;
- richiedere l’autentica della firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
- fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione;
- autenticare la firma, direttamente da un Giudice di Pace, per la richiesta di referendum.
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