Ministero della Giustizia Nota Ministeriale n. 4275 del 28 settembre 2010
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Nota prot. 4275
Roma, 28 settembre 2010
Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
ROMA
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI
e p.c. Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale
ROMA
OGGETTO: Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Procedimento di cui all’art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Alcuni uffici giudiziari, in particolare Uffici del Giudice di Pace, hanno chiesto chiarimenti in merito alla notifica normativa di cui al numero 2) della lettera b) del comma 212 dell’art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis dell’articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nella parte in cui prevede che gli atti del processo di opposizione alle sanzioni amministrative siano soggetti “soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l’importo fissato dall’art. 30″ del Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia.
A seguito di tale riforma, pertanto, i processi in oggetto, antecedentemente esenti “da ogni tassa ed imposta”, sono soggetti al pagamento del contributo unificato e dell’importo forfettario dovuto per le rettifiche a richiesta d’ufficio mentre continuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria quali diritti di copia ed imposta di registro.
Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella materia in oggetto, rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disciplinata dall’articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374 , pertanto le cause di competenza del giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, sono soggette al pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto.
Si ritiene opportuno precisare, rispondendo sul punto ad alcuni quesiti, che la procedura disciplinata dall’articolo 23 della legge 689/81 ed il relativo regime fiscale, è specifica e non può pertanto trovare applicazione in tipologie analoghe di opposizioni a provvedimenti sanzionatori dell’amministrazione pubblica.
Si precisa altresì, richiamando sul punto la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, del 30 ottobre 2009, n. 266 che il regime fiscale delle opposizioni, di cui all’articolo 23 della legge 689/81, non trova applicazione nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.
Si pregano i Sigg. Presidenti delle Corti di Appello di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.
Il Direttore Generale
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